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Autentica di firma per i passaggi di proprietà

Informazioni

Termini di conclusione:

IMMEDIATA

Normativa di riferimento:

Decreto Legge 223 del 04.07.2006 (convertita il Legge 248/06) prevede che l'autenticazione di firma per i passaggi di proprietà di veicoli può essere richiesta agli uffici comunali. Il passaggio di proprietà viene registrato sul certificato di proprietà del veicolo tramite l'apposizione della firma del venditore nell'apposito spazio. Avvertenze - se il venditore è un società, la firma deve essere apposta dal titolale o dal legale rappresentante (il cui titolo deve essere comprovato da visura camerale o certificato della Camera di Commercio); - se il veicolo è di proprietà di coniugi in regime patrimoniale di comunione di beni, le firme devono essere apposte da entrambi; - i cittadini extracomunitari che vendono un veicolo sono tenuti ad esibire in originale il permesso di soggiorno; - in assenza di Certificato di Proprietà, dovrà essere autenticata la firma sia dell'acquirente che del venditore; - In luogo del titolare può firmare altra persona munita di apposita procura o il tutore. A CHI RIVOLGERSI: Ufficio comunali – previo appuntamento – durante consueto orario di apertura al pubblico COSA OCCORRE: E' necessario presentare la seguente documentazione: - certificato di proprietà compilato nella parte relativa alla vendita; - documento di identità valido del dichiarante (venditore); - in caso di procuratore, tutore o di legale rappresentante di ditta e società, atto che autorizza alla firma (procura, visura camerale). Una volta autenticata la firma per il completamento della pratica (trascrizione e pagamento delle relative imposte) è necessario presentare l'atto presso: - uno degli uffici provinciali dell'ACI o della Motorizzazione Civile; - un'agenzia o studio di consulenza automobilistica. Tali uffici possono anche autenticare le firme e, quindi, espletare l'intera pratica del trasferimento di proprietà. COSTI: - marca da bollo da € 16,00, da apporre sul certificato di proprietà del veicolo; - € 0,52 diritti di segreteria. NORME COMUNALI O SUPERIORI: Decreto Legge 04.07.2006, n. 223 convertito in Legge n. 248/2006. NON TUTTI SANNO CHE: In caso di veicoli immatricolati prima del 1994, sprovvisti cioè del certificato di proprietà, la firma viene apposta e autenticata sull'atto di vendita predisposto dal venditore. Il ruolo del Comune si esaurisce nell'autenticazione della firma; la registrazione del passaggio di proprietà dovrà essere richiesta all'Aci o alla Motorizzazione Civile a cura del venditore. Oltre agli Uffici Comunali e ai Notai, sono autorizzati ad autenticare le firme degli atti: - Sportelli Telematici dell'Automobilista (STA); - Delegazioni ACI e Imprese di Consulenza Automobilistica (Agenzie Pratiche Auto); - Uffici Provinciali dell'ACI che gestiscono il P.R.A.; - Uffici Provinciali della Motorizzazione (DTT).

Mezzi e modalità di comunicazione esito finale:

rilascio del documento autenticato

Modalità di avvio:

Istanza di parte