Informazioni
immediata
DPR 396/2000 - CODICE CIVILE
La dichiarazione va fatta dal padre o dalla madre (entrambi in caso di figlio naturale per procedere al riconoscimento di filiazione e nel caso di genitori stranieri che non possono comprovare la loro unione in matrimonio), o da chi ha assistito al parto, entro tre giorni presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale o della Casa di Cura dove è avvenuta la nascita; entro dieci giorni presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza dei genitori o nel Comune dove è avvenuto il parto. Presentarsi con l’attestazione di nascita rilasciata dal centro di nascita e un documento di riconoscimento. Rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile. La redazione e la sottoscrizione dell’atto sono immediate e non comportano alcun costo
Istanza di parte